Giurisprudenza e Prassi

GARE TELEMATICHE: GRAVA SUL PARTECIPANTE L'ONERE DI DIMOSTRARE IL MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO CON UN PRINCIPIO DI PROVA RIGOROSO (25)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Nelle procedure di evidenza pubblica gestite tramite piattaforme telematiche, il rischio per il mancato o intempestivo caricamento dei dati grava, in base al principio di autoresponsabilità, sull’operatore economico, restando a carico del gestore della piattaforma la sola responsabilità per i malfunzionamenti sistemici e bloccanti che impediscano oggettivamente il rispetto dei livelli di servizio.

"Come evidenziato in sede giurisprudenziale, infatti, “L’orientamento formatosi in materia di procedure di evidenza pubblica che si svolgono mediante la presentazione telematica dell’offerta pone sull’utente il c.d. “rischio tecnico” inerente l’efficace e tempestivo caricamento e trasmissione dei dati, in ossequio al criterio di autoresponsabilità, con la conseguenza che dai casi di malfunzionamento del sistema imputabili al gestore, devono essere adeguatamente distinte le ipotesi in cui la mancata trasmissione dell’offerta consegua alla mancanza di quella “peculiare diligenza” esigibile da parte del partecipante nella trasmissione degli atti di gara, tipica del profilo professionale rivestito (T.A.R. Roma, Lazio sez. II, 09/02/2024, n.2608, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3329/2014)”, con l’ulteriore precisazione che “In tale chiave ricostruttiva, l’esperienza e abilità informatica dell’utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 24 novembre 2020, n. 7352; Consiglio di Stato, Sezione I, 24 gennaio 2020 n. 220)” (in tal senso, cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. V, sent. 6 marzo 2024, n. 644, in specie 2.1).

Nella delineata prospettiva, è stato richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sviluppatosi nella materia delle gare telematiche, nel cui contesto è stato affermato “… il principio dell’equa ripartizione, tra soggetto partecipante e Amministrazione procedente, del “rischio tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica (“rischio di rete” dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di performance della rete, e “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche di sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoresponsabilità dell’utente, su cui grava l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, con la sola esclusione dei malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (quali fermi del sistema ovvero mancato rispetto dei livelli di servizio), per i quali non può che affermarsi la responsabilità del gestore/Amministrazione” (in tal senso, ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 10 luglio 2020, n. 7930, confermata da Cons. St., sez. V, sent. 2 agosto 2021, n. 5652).

La giurisprudenza amministrativa ha altresì precisato come l’onere di dimostrare l’asserito malfunzionamento del sistema informatico gravi sulla parte ricorrente, la quale è tenuta a fornire sul punto quantomeno un principio di prova (in tal senso, cfr. ex multis cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 12 giugno 2023, n. 9984 e TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 19 maggio 2025, n. 693)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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