PROROGA: ATTO DOVUTO IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI (25 - 92)
Il diniego di proroga o riapertura dei termini per la presentazione delle offerte a fronte di un accertato blocco tecnico della piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) viola gli artt. 25, comma 2, e 92, comma 2, lett. c) del d.lgs. 36/2023. La Stazione Appaltante è tenuta a garantire la partecipazione anche in caso di malfunzionamenti temporanei, non potendosi addebitare al concorrente alcuna negligenza per aver tentato l'invio della documentazione nell'ultimo giorno utile.
La giurisprudenza ha chiarito anche che <<Nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica non può essere escluso dalla medesima un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, non riuscendo a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore» (Cons. St., sez. III, 7 gennaio 2020, n. 86) e che «Non può essere escluso dalla gara d'appalto gestita in forma telematica un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore. Se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara» (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2020, n. 4811).
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