Giurisprudenza e Prassi

MALFUNZIONAMENTO: LA PROROGA NON VA DISPOSTA SE IL RITARDO NELL'INVIO DELL'OFFERTA DIPENDE DALLA NEGLIGENZA DELL'OPERATORE (25.2 - 92.2)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In una procedura di gara telematica, il meccanismo di soccorso previsto per il malfunzionamento dei sistemi informatici non è applicabile se il ritardo nell'invio dell'offerta è riconducibile alla negligenza dell'operatore economico che non ha gestito con adeguata perizia i tempi di caricamento dei file. In ossequio al principio di autoresponsabilità, il concorrente deve attivarsi tempestivamente per fronteggiare anche i fisiologici rallentamenti del sistema, restando a suo carico le conseguenze derivanti da una tardiva o errata attivazione delle procedure di invio.

"Il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta... opera soltanto se ricorra almeno una delle due seguenti situazioni: a) comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme che risulti imputabile alla stazione appaltante; b) incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta" (TAR Lazio, n. 827/2026; conforme Consiglio di Stato, sez. V, n. 6605/2021). "In applicazione del principio di autoresponsabilità... l’impresa esclusa avrebbe avuto l’onere di organizzare il deposito dei documenti... in modo tale da essere in condizione di... fronteggiare eventuali rallentamenti del sistema" (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 448/2022).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati