Giurisprudenza e Prassi

LIMITI DIMENSIONALI - E' NULLA LA CLAUSOLA CHE PREVEDE LO STRALCIO DELLE PARTI DI OFFERTA CHE SUPERANO I LIMITI IMPOSTI (1)

ANAC PARERE 2025

Con riferimento alla questione della legittimità dello stralcio delle parti dell'offerta tecnica che superano i limiti dimensionali indicati nella lex specialis, si è recentemente formato un condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui "la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore. Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l'esclusione dell'offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 Cost., potendo consentire ad un'offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull'offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico alla tutela della salute dei pazienti del Servizio sanitario pubblico ed alla ottimale allocazione delle risorse pubbliche né con il rispetto della libertà d'iniziativa economica privata e di concorrenza ma solo alla "comodità" d'esame dell'amministrazione" (cfr. TAR Salerno sent. n. 30 del 9.1.2025 e TAR Sicilia Catania sez. IV n. 1276 10.4.2025). In funzione di ciò pertanto "nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell'offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore" (cfr. TAR Lombardia Milano sez. I, sent. n. 721 del 3.3.2025). In tal senso, peraltro, anche la scrivente Autorità ha precisato che "come chiarito nella Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara. L'indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica, non dovrebbe dunque avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva" (ANAC delibera n. 402 del 26.5.2021).

Pertanto, deve osservarsi che la condotta della stazione appaltante e della commissione di gara nel caso di specie appare conforme alla disciplina di riferimento, in particolar modo al principio del risultato codificato dall'art. 1 del d.lgs 36/2023, il quale osta a che l'individuazione dell'aggiudicatario di una pubblica commessa sia condizionata dal rispetto di regole formali non indispensabili per assicurare la par condicio fra i concorrenti con l'effetto di determinare l'esclusione o comunque la sottovalutazione di offerte che nel loro complesso risultano assolutamente pregevoli.


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