Giurisprudenza e Prassi

IL REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE RICHIEDE ATTIVITÀ PERTINENTE ANCHE SE NON COINCIDENTE (100.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

In vigenza del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve valutare il requisito di idoneità professionale dell'operatore economico sulla base della pertinenza dell'attività iscritta nel Registro delle Imprese rispetto all'oggetto del contratto, e non più sulla base della stretta coerenza. Tale criterio, volto a garantire la massima partecipazione, consente di ritenere idonee anche attività non coincidenti ma attinenti, comprese quelle secondarie, purché riconducibili al settore merceologico della prestazione principale.

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