Giurisprudenza e Prassi
IL REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE RICHIEDE ATTIVITÀ PERTINENTE ANCHE SE NON COINCIDENTE (100.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
Ai sensi dell'art. 100, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto dall'iscrizione camerale per un'attività pertinente, anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, superando il più restrittivo criterio della coerenza previsto dalla previgente disciplina e dalla prassi amministrativa.
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