PERENTORIETA' DEL TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DELLA MANDANTE COLPITA DA INTERDITTIVA ANTIMAFIA (122.2)
In tema di raggruppamenti temporanei di imprese, nell'ipotesi di informativa antimafia ostativa sopravvenuta alla stipula del contratto nei confronti di una mandante, la facoltà di sostituzione prevista dall'art. 95, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011 deve essere esercitata entro il termine perentorio di trenta giorni. Tale termine decorre dalla comunicazione dell'informativa alla mandante interessata, spettando ai componenti del raggruppamento, in forza del principio di autoresponsabilità, l'onere di informarsi reciprocamente e di richiedere tempestivamente l'estromissione o la sostituzione del soggetto colpito.
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