Giurisprudenza e Prassi

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO NON SANA LA PERDITA DEI REQUISITI GENERALI NELLE GARE GIÀ IN CORSO (80.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Il provvedimento di ammissione al controllo giudiziario non ha portata retroattiva e non vale a neutralizzare gli effetti espulsivi derivanti da un'interdittiva antimafia in relazione a procedure di gara anteriormente avviate, restando fermo l'obbligo di possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura. La sopravvenuta carenza di un requisito generale in capo ad un componente del raggruppamento legittima la revoca dell'aggiudicazione, non potendo la successiva ammissione alla misura di prevenzione collaborativa sanare la lacuna temporale occorsa nella continuità dei requisiti richiesti dalla lex specialis.

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