GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE E RISERVA DI UMANITÀ NELL'USO DELL'IA: IMPUTAZIONE DELLA DECISIONE DEVE ESSERE RICONDUCIBILE A UN'ATTIVITÀ INTELLETTUALE DEL FUNZIONARIO (30)
In tema di esclusione per grave illecito professionale, l'eventuale ricorso a sistemi di Intelligenza Artificiale per la redazione della relazione istruttoria non configura violazione del principio della "riserva di umanità" e dell'art. 30 D.Lgs. 36/2023 qualora l'apporto tecnologico sia limitato alla ricerca di precedenti o alla sintesi motivazionale, restando in capo al funzionario l'effettivo potere di controllo e la valutazione discrezionale sul merito delle condotte addebitate all'operatore.
"Al riguardo va ricordato che, a far tempo dal 2019 (sentenze del Consiglio di Stato nn. 2270 e 8472), la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’eventuale impiego di
strumenti di IA o di supporti algoritmici non può tradursi “…in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali…”, e ciò in quanto “…l’utilizzo di procedure algoritmiche è legittimo solo se l’amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione, restando esclusa l’adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi caratterizzate dalla mera automazione…”. Più di recente il T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 1895/2026, ha ulteriormente chiarito che “…nelle procedure automatizzate … non può essere pretermessa la riserva di umanità…”, visto che ” … il principio di controllo umano delle decisioni automatizzate trova solido fondamento:
(i) negli artt. 3, 24 e 97 Cost., che impongono il rispetto dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa;
(ii) nella legge n. 241/1990, in particolare negli artt. 1 e 3, che richiedono che l’azione amministrativa sia sorretta da motivazione intelligibile e verificabile, e negli artt. 7 ss. e 22 ss., che tutelano la partecipazione procedimentale e il diritto di accesso;
(iii) nel Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), che consente l’uso di strumenti informatici e automatizzati solo in quanto funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e centralità della persona…”.
[...] In effetti, nel caso odierno il R.U.P. ha operato alcuni richiami giurisprudenziali solo con riguardo ai principi che la giurisprudenza ha via via affinato relativamente alle cause di esclusione c.d. facoltative, ma le valutazioni relative al merito delle condotte addebitate a -OMISSIS-, e dunque alla concreta applicazione di quei principi, appartengono indubbiamente al funzionario."
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