OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER IL MANCATO INVITO DOPO INDAGINE DI MERCATO (50.1.B)
"Alla stregua dei principi [suindicati [art. 1, c. 1, l.n. 241/1990; art. 4 d.lgs. n. 36/2023] una motivazione sarebbe stata necessaria, in quanto solo attraverso di essa l’amministrazione può esercitare la discrezionalità che le è attribuita in ordine alla scelta dell’affidatario, nelle procedure come quella in esame. Peraltro, nel caso di specie [...] la decisione in nuce di non invitare a presentare l’offerta una delle ditte che aveva proposto la manifestazione di interesse [...] avrebbe richiesto una motivazione rafforzata, costituendo una deroga ai principi di imparzialità e dell’accesso al mercato."
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