Giurisprudenza e Prassi

COMPATIBILITÀ TRA FUNZIONI DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE E PRECEDENTE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA FORMALE (77.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza 2024

Ai fini della configurabilità della causa di incompatibilità tra la funzione di commissario di gara e l'attività precedentemente svolta per la medesima procedura, è necessario che il soggetto abbia posto in essere attività discrezionali di natura tecnico-valutativa idonee a determinare il contenuto della lex specialis. Non integrano tale incompatibilità gli atti a contenuto meramente formale, quali l'indizione della gara, la firma del disciplinare, la proroga dei termini o i provvedimenti di nomina e sostituzione del personale, che non comportano un rischio concreto di condizionamento del giudizio di valutazione delle offerte.

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