COMPATIBILITÀ TRA FUNZIONI DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE E PRECEDENTE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA FORMALE (77.4)
Ai fini della configurabilità della causa di incompatibilità tra la funzione di commissario di gara e l'attività precedentemente svolta per la medesima procedura, è necessario che il soggetto abbia posto in essere attività discrezionali di natura tecnico-valutativa idonee a determinare il contenuto della lex specialis. Non integrano tale incompatibilità gli atti a contenuto meramente formale, quali l'indizione della gara, la firma del disciplinare, la proroga dei termini o i provvedimenti di nomina e sostituzione del personale, che non comportano un rischio concreto di condizionamento del giudizio di valutazione delle offerte.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

