IMPUGNAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE - TERMINE DECORRE DALLA PUBBLICAZIONE GENERALIZZATA DEGLI ATTI, ANCHE DEI VERBALI DI GARA (29)
Il Collegio osserva che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12/2020, ha affermato i seguenti principi di diritto:
a) il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
b) le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;
c) la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;
e) sono idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.
Come risulta dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente in via incidentale: a) in data 3 agosto 2021 è stata comunicata sul portale l’intervenuta pubblicazione sulla piattaforma dei verbali della commissione tecnica e del verbale del seggio di gara relativo all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; b) in data 25 agosto 2021 è stato pubblicato l’esito della gara (cioè la delibera di aggiudicazione n. 1244 in data 4 agosto 2021; c) non appare rilevante, a giudizio del Collegio, la circostanza che sia stato indicato - quale stato della procedura - “in aggiudicazione”, potendo ciò dipendere dal riferimento - corretto o meno - ai cosiddetti obblighi di “standstill” o da una mera svista; d) tenendo conto che per la proposizione del gravame risultasse necessario, nel caso di specie, l’accesso agli atti e facendo decorrere il termine per l’impugnazione a far data dall’1 settembre 2021, la ricorrente aveva a disposizione trenta giorni per formulare istanza di accesso, senza tener conto ovviamente del tempo impiegato dalla stazione appaltante ai fini del riscontro; e) la relativa richiesta è stata presentata in data 17 settembre 2021 ed è stata esitata dall’Amministrazione in data 4 ottobre 2021; f) sommando ai 17 giorni del mese di settembre i 13 giorni residui, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 17 ottobre 2021, mentre l’impugnazione è stata notificata in data 3 novembre 2021; g) ciò, ovviamente, in applicazione della condivisibile affermazione giurisprudenziali secondo cui, se il concorrente non procede all’immediata presentazione dell’istanza di accesso, il relativo ritardo determina una progressiva erosione dei giorni a disposizione per l’impugnazione, atteso che l’inerzia dell’interessato non può costituire un mezzo per dilatare “ad libitum” i termini di legge (sul punto, cfr. T.A.R. del Lazio, Sede di Roma, III-quater, n. 12480/2020, menzionata dalla controinteressata); h) in applicazione di quanto ritenuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pertanto, il ricorso introduttivo va dichiarato irricevibile; i) l’irricevibilità del ricorso introduttivo determina l’inammissibile per carenza di interesse del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
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