Giurisprudenza e Prassi

IMPUGNAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE - TERMINE DECORRE DALLA PUBBLICAZIONE GENERALIZZATA DEGLI ATTI, ANCHE DEI VERBALI DI GARA (29)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2022

Il Collegio osserva che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12/2020, ha affermato i seguenti principi di diritto:

a) il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

b) le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;

c) la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;

d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;

e) sono idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.

Come risulta dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente in via incidentale: a) in data 3 agosto 2021 è stata comunicata sul portale l’intervenuta pubblicazione sulla piattaforma dei verbali della commissione tecnica e del verbale del seggio di gara relativo all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; b) in data 25 agosto 2021 è stato pubblicato l’esito della gara (cioè la delibera di aggiudicazione n. 1244 in data 4 agosto 2021; c) non appare rilevante, a giudizio del Collegio, la circostanza che sia stato indicato - quale stato della procedura - “in aggiudicazione”, potendo ciò dipendere dal riferimento - corretto o meno - ai cosiddetti obblighi di “standstill” o da una mera svista; d) tenendo conto che per la proposizione del gravame risultasse necessario, nel caso di specie, l’accesso agli atti e facendo decorrere il termine per l’impugnazione a far data dall’1 settembre 2021, la ricorrente aveva a disposizione trenta giorni per formulare istanza di accesso, senza tener conto ovviamente del tempo impiegato dalla stazione appaltante ai fini del riscontro; e) la relativa richiesta è stata presentata in data 17 settembre 2021 ed è stata esitata dall’Amministrazione in data 4 ottobre 2021; f) sommando ai 17 giorni del mese di settembre i 13 giorni residui, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 17 ottobre 2021, mentre l’impugnazione è stata notificata in data 3 novembre 2021; g) ciò, ovviamente, in applicazione della condivisibile affermazione giurisprudenziali secondo cui, se il concorrente non procede all’immediata presentazione dell’istanza di accesso, il relativo ritardo determina una progressiva erosione dei giorni a disposizione per l’impugnazione, atteso che l’inerzia dell’interessato non può costituire un mezzo per dilatare “ad libitum” i termini di legge (sul punto, cfr. T.A.R. del Lazio, Sede di Roma, III-quater, n. 12480/2020, menzionata dalla controinteressata); h) in applicazione di quanto ritenuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pertanto, il ricorso introduttivo va dichiarato irricevibile; i) l’irricevibilità del ricorso introduttivo determina l’inammissibile per carenza di interesse del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

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