Giurisprudenza e Prassi

IL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA IMPEDISCE ALL'ENTE DI RETTIFICARE L'OFFERTA TECNICA O IL PUNTEGGIO PER CHIARIMENTI DELL'OE IN SEDE DI ANOMALIA (17)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È illegittima la sentenza che dispone la rinnovazione della valutazione tecnica di un'offerta imponendo alla Stazione Appaltante di rideterminare il punteggio sulla base di elementi emersi solo in sede di verifica di anomalia, in quanto ciò comporta una modifica sostanziale dell'offerta presentata in gara in violazione del principio di parità di trattamento.

"[...] il principio di immodificabilità dell’offerta impedisce di modificare quest’ultima con i giustificativi presentati in sede di verifica di anomalia.

Infatti, la modifica dell’offerta in sede di verifica di anomalia per “fare quadrare i conti”, altrimenti compromessi da costi insostenibili in riferimento all’impegno contrattuale assunto in gara”, è “di per sé sufficiente all’esclusione del concorrente” (Cons. St., sez. V, 18 aprile 2025 n. 3406). E ciò nel rispetto del principio, che informa le procedure a evidenza pubblica, di immodificabilità dell’offerta presentata entro il termine stabilito nel bando, posto a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale (Cons. St., sez. V, 4 marzo 2025 n. 1857).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati