LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER OMISSIONE DI PENDENZE PENALI IDONEE A INCIDERE SULL'AFFIDABILITA' PROFESSIONALE (98.3)
Ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può legittimamente escludere un concorrente per grave illecito professionale derivante da omissioni dichiarative su pendenze penali non comunicate. Tali omissioni rilevano non per l'automatismo della sanzione penale, ma per la loro idoneità a influenzare il giudizio di integrità, specialmente quando le condotte contestate presentano una connessione specifica con l'oggetto dell'appalto e sono state commesse nell'ambito di precedenti rapporti contrattuali con la medesima amministrazione, minando il principio della reciproca fiducia.
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