Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER ILLECITO PROFESSIONALE ANCHE SE LA RISOLUZIONE PRECEDENTE È SUB IUDICE (98.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2025

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione non automatica del grave illecito professionale, l'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'inaffidabilità dell'operatore, potendo valorizzare condotte inadempienti pregresse accertate tramite risoluzione contrattuale o indagini penali. Non occorre il passaggio in giudicato della sentenza civile sulla risoluzione per fondare il giudizio di inaffidabilità, essendo sufficiente una motivazione congrua che evidenzi il pregiudizio all'integrità dell'operatore economico in relazione alle prestazioni oggetto di gara.

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