LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE FONDATA SUL RINVIO A GIUDIZIO (98.6)
Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 36/2023, il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione non si esaurisce con l'ammissione ma permane per tutta la durata della gara fino all'aggiudicazione. Il decreto che dispone il giudizio per il reato di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) nell'ambito di precedenti rapporti contrattuali con la medesima stazione appaltante integra un mezzo di prova adeguato per la valutazione del grave illecito professionale ex artt. 95 e 98 del Codice, legittimando l'esclusione discrezionale dell'operatore economico per difetto di affidabilità e integrità.
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