ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA PER ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE DERIVANTE DA RINVIO A GIUDIZIO (95.1)
Nelle gare disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, l'esclusione di un operatore economico per illecito professionale grave derivante da procedimenti penali pendenti non può mai avvenire in via automatica in forza della sola pendenza dei carichi. L'amministrazione deve compiere un vaglio discrezionale sull'idoneità delle imputazioni a rompere il rapporto fiduciario e deve motivare specificamente sull'eventuale insufficienza o intempestività delle misure di self-cleaning prodotte dal concorrente, garantendo il contraddittorio procedimentale prima dell'adozione dell'atto estromissivo.
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