SOCIO DI MAGGIORANZA "SOVRANO": SI DEVE CONSIDERARE COME UN AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETA' (94 - 95 - 98)
Il socio di una società di capitali che detenga una partecipazione tale da assicurargli il dominio dell'assemblea deve essere qualificato come "socio sovrano" e amministratore di fatto, con la conseguenza che le sue pregresse vicende professionali negative possono essere poste dalla stazione appaltante a fondamento di un giudizio di inaffidabilità dell'intero operatore economico. Le misure di self-cleaning basate sul passaggio di cariche a stretti congiunti e attuate solo a seguito di sollecitazione istruttoria non sono idonee a ripristinare la credibilità dell'impresa.
ll Collegio ritiene opportuno, innanzitutto, richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza per il quale è ritenuto “socio sovrano” il socio persona fisica o società che detiene la larga maggioranza del capitale di una società; dunque il socio che in una società in cui vige il principio maggioritario, avendo il dominio dell’assemblea ordinaria e straordinaria, ha il potere di nomina esclusiva degli amministratori e dei sindaci e può decidere le modifiche dell’atto costitutivo e determinare le decisioni più rilevanti. Svolge, quindi, per effetto della propria partecipazione di maggioranza, un ruolo dominante all'interno della compagine societaria, determinando e condizionando, con scelte personali, l'attività della società.
“Il socio di società di capitali che partecipi al capitale sociale in una misura capace di assicurargli la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari (in sede ordinaria e straordinaria), sicchè, in concreto, dalla sua volontà finiscono per dipendere la nomina e la revoca degli amministratori, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'assunzione di lavoratori e il loro licenziamento, l'esercizio del potere direttivo e di controllo sul personale, si presenta come l'effettivo e solo titolare del potere gestionale, si da risultare vero e proprio "sovrano" della società stessa” (Cass. civ., sez. lavoro, 5 maggio 1998, n. 4532).
Il socio sovrano non si limita ad esercitare i diritti amministrativi e patrimoniali che derivano dalla sua partecipazione sociale, ma utilizza il potere in godimento per impartire direttive agli amministratori della società e, dunque, per esercitare il potere di governo della stessa.
Il socio sovrano può, dunque, esercitare, di fatto, l’amministrazione della società.
Come risulta dal provvedimento di esclusione, è evidente come il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, a prescindere da ruoli o cariche rivestite, abbia continuato a gestire la società nella veste di amministratore di fatto.
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