OBBLIGO DI DICHIARAZIONE SULLE PENDENZE PENALI DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO (96.14)
In tema di gravi illeciti professionali, l'obbligo di dichiarazione imposto all'operatore economico dal Codice dei Contratti Pubblici si estende anche alle vicende penali riguardanti l'amministratore di fatto, in virtù dei principi di fiducia, buona fede e 'clare loqui'. L'omissione di tali informazioni, pur non comportando l'esclusione automatica, configura un falso omissivo che impedisce alla stazione appaltante il corretto esercizio del potere discrezionale di valutazione dell'affidabilità del concorrente, rendendo necessaria la riapertura del sub-procedimento valutativo.
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