LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE E DICHIARAZIONI RETICENTI (98.2)
In tema di gravi illeciti professionali, la condotta reticente dell'operatore economico che ometta di dichiarare una condanna penale non definitiva per reati tipicamente incidenti sulla moralità professionale, quale la frode nelle pubbliche forniture, legittima l'esclusione dalla gara. La violazione degli obblighi informativi, ispirati ai principi di lealtà e reciproca fiducia, non consente di invocare la violazione del contraddittorio procedimentale, atteso che la reticenza del concorrente preclude alla stazione appaltante l'avvio di una valutazione tempestiva e trasparente sulla persistenza dei requisiti di partecipazione.
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