Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE, OMISSIONE DICHIARATIVA E VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' DELLE MSURE DI SELF-CLEANING (98)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la valutazione sulla sussistenza del grave illecito professionale ha natura non automatica e richiede un vaglio discrezionale della stazione appaltante sull'affidabilità e integrità del concorrente, potendo trarre elementi di prova anche da procedimenti penali non definitivi, purché supportati da atti giudiziari che confermino la serietà dell'impianto indiziario (quali la richiesta di rinvio a giudizio). Le misure di "self-cleaning" adottate dall'operatore economico devono essere comunicate tempestivamente e devono risultare concretamente idonee a garantire la rottura del rapporto fiduciario leso, non risultando sufficienti interventi organizzativi o espulsivi che non assicurino la completa estromissione sostanziale dei soggetti coinvolti.

"Ai sensi dell’art. 96 comma 10 lett. c) n. 1 del d.lgs. 36/2023 il triennio decorre dal momento in cui viene esercitata l’azione penale [...], che nel caso di specie è stata esercitata, ex art. 407-bis comma 1 c.p.p. [...].

R. ha infatti ritenuto che le misure di self cleaning “non sono idoneee a determinare la necessaria rottura dei rapporti, richiesta dalla norma di matrice comunitaria, fra la società e il soggetto imputato” e quindi “non può ritenersi ricostituito il rapporto fiduciario con l’Impresa, necessario alla corretta e regolare prosecuzione dell’affidamento in oggetto, anche alla luce dei principi del risultato e della fiducia”.

Pertanto esse sono state considerate e ritenute inidonee in ragione del fatto che non sono atte a determinare la rottura dei rapporti fra la società e il soggetto imputato.

Pertanto la stazione appaltante ha motivato l’inidoneità delle misure a superare la causa escludente, individuandone la ragione nel fatto che esse non determinano la rottura dei rapporti. E ciò anche considerando il principio della “fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta” degli operatori economici (art. 2 del d. lgs. n. 36 del 2023), così richiamando il principio che RFI ritiene non assicurato, in base a un margine di apprezzamento riconosciuto alla stazione appaltante nei termini già sopra illustrati."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)