Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE PER ILLECITO PROFESSIONALE: RETICENZA DEL CONCORRENTE NEL DGUE, RILEVANZA DELLA CONDANNA NON DEFINITIVA E MISURE DI SELF-CLEANING INADEGUATE (98)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È legittimo il provvedimento di esclusione motivato dalla sussistenza di un grave illecito professionale desunto da una sentenza penale di condanna, ancorché non definitiva, per reati incidenti sulla moralità professionale (nella specie, art. 356 c.p. in ambito di refezione scolastica), unitamente all'omessa dichiarazione della stessa in sede di gara. La non definitività della condanna è irrilevante a fronte dell'accertamento della condotta materiale e della stretta inerenza del titolo di reato al tipo di servizio. In tale contesto, "il richiamo al principio di fiducia, ove mai rilevante [...] non può comunque avere rilievo esimente rispetto ad una difformità del provvedimento dal relativo paradigma normativo avuto riguardo non alla mera divaricazione formale, ma proprio alla tutela – sul piano sostanziale – degli interessi protetti". Inoltre, le misure di self-cleaning sono inidonee qualora vi sia la "mancata rimozione del Presidente del C.d.A., legale rappresentante della società, condannato per il reato".

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