Discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione del grave illecito professionale
Nelle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, la valutazione circa la sussistenza del grave illecito professionale è rimessa alla piena discrezionalità della stazione appaltante, il cui sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della ragionevolezza della motivazione e dell'assenza di travisamenti fattuali. L'omessa dichiarazione di una pregressa risoluzione contrattuale non produce l'esclusione automatica dell'operatore economico, dovendo l'amministrazione valutare se l'episodio taciuto sia idoneo a compromettere l'affidabilità professionale del concorrente nel nuovo rapporto contrattuale, specie laddove la lite pregressa sia stata composta mediante transazione.
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