Giurisprudenza e Prassi

ATTO PLURIMOTIVATO: IL RIGETTO DI UNA SOLA CENSURA RENDE SUPERFLUO L'ESAME DELLE ALTRE

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2024

Secondo questo consiglio, l’annullamento di un atto plurimotivato di segno negativo è condizionato alla presentazione di censure in ordine a tutte le autonome motivazioni, in grado da sole di sostenere la decisione. Il mancato accoglimento anche di uno solo dei motivi determina, dunque, l’inammissibilità degli altri per difetto d’interesse in quanto il privato non potrebbe trovare alcuna soddisfazione dall’eventuale accoglimento di una delle restanti censure, reggendosi il provvedimento gravato su altro autonomo motivo passato indenne al vaglio di legittimità (Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10643).

Nel caso di specie, in relazione al secondo motivo di esclusione, cioè alla asserita inoperatività dell’avvalimento di garanzia, la mancata contestazione di tale profilo del provvedimento impugnato vale a sorreggerne la legittimità, trattandosi di atto plurimotivato, in presenza del quale “è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 13/06/2022, n. 4791” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 29 novembre 2022, n. 10480; cfr. T.A.R. Catania, sez. II. 12 gennaio 2023, n. 35).

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