GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLE CONTROVERSIE PER L'ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI PREZZI (133.1)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del c.p.a. sussiste solo laddove la stazione appaltante mantenga una posizione di supremazia e discrezionalità nella determinazione del compenso. Qualora la normativa imponga un meccanismo di adeguamento automatico basato su parametri fissi e vincolanti, la posizione dell'appaltatore si configura come diritto soggettivo all'adempimento di un obbligo paritetico, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
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