GIURISDIZIONE ORDINARIA PER APPALTI NON STRUMENTALI NEI SETTORI SPECIALI (141.2)
In tema di settori speciali, l'assoggettabilità dell'affidamento di un servizio alla disciplina pubblicistica non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo, ma presuppone un parametro oggettivo che tenga conto della strumentalità del servizio rispetto all'attività speciale. Qualora l'appalto non sia finalizzato agli scopi propri (core business) dell'ente e non risulti indispensabile per la continuità dello svolgimento dell'attività speciale, la procedura è soggetta alla disciplina privatistica e le relative controversie spettano al giudice ordinario. Restano invece devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie relative al funzionamento dei sistemi di qualificazione degli operatori economici.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

