Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA NATIVA DIGITALE E LIMITI DEL SOCCORSO (106)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di garanzie per la partecipazione alle gare d'appalto, l'art. 106, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 impone che la polizza fideiussoria sia emessa e firmata digitalmente in formato nativo, con la conseguenza che la produzione di una mera copia informatica di un documento analogico non soddisfa il requisito legale. Il soccorso istruttorio non è utilmente attivabile se la regolarizzazione comporta la produzione di un documento con marcatura temporale successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, in quanto la garanzia deve essere costituita "ora per allora" prima della sottomissione dell'offerta.

"L’obbligatorietà del formato nativo digitale delle garanzie è un presupposto necessario per aumentare l’efficienza e la sicurezza del sistema... nel caso di specie la presentazione di una polizza fideiussoria non emessa digitalmente equivale a tutti gli effetti alla sua mancata presentazione … perché … il codice degli appalti non contempla la possibilità di presentare una polizza fideiussoria che non sia nativa digitale" (Cons. Stato, Sez. V, n. 2472/2026).

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