Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: digitalizzazione
DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) prevede, secondo gli obiettivi primari di semplificazione ed efficacia che caratterizzano le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/ 25/UE, l'introduzione delle nuove tecnologie digitali nei processi di acquisto della pubblica amministrazione. In particolare, l'articolo 44 del Codice stabilisce che "entro (...)
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DIGITALIZZAZIONE CONTRATTI PUBBLICI
In primo luogo la Sezione rileva che il parere del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, pur non espressamente richiesto dall’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2020, n. 50, è stato reso dal capo del settore legislativo, laddove, per giurisprudenza costante della Sezione, i pareri e i concerti sugli schemi normativi devono essere resi a firma del Ministro o “d (...)
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DECRETO BIM - DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data di sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastr (...)
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REGOLAMENTO DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI (44)
DECRETO 12 agosto 2021, n. 148Regolamento recante modalita' di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2021 (...)
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MODULISTICA DIGITALE NON CONSENTE DI INDICARE IL COSTO DELLA MANODOPERA - NON SI DEVE DISPORRE L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE (95.10)
La mancata separata indicazione dei costi della manodopera (dunque anche della sicurezza) comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara e non possono essere neppure ricostruiti in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità, attraverso la eventuale dimostrazione che un tale dato era “comunque compreso nell'offerta economica ... anche se non espressamente indicato” (cfr. Con (...)
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