IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON SANA LA GARANZIA PROVVISORIA COSTITUITA DOPO IL TERMINE DELLE OFFERTE (101.1)
È illegittimo il soccorso istruttorio volto a sanare l'insufficienza dell'importo della garanzia provvisoria mediante la produzione di un'appendice contrattuale avente decorrenza successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. La garanzia deve essere validamente costituita e dotata di efficacia sin dal momento della partecipazione alla gara, al fine di garantire la serietà dell'impegno assunto e preservare la par condicio tra i concorrenti; la violazione di tali precetti non può essere sanata invocando l'errore scusabile qualora la carenza derivi dall'inosservanza di chiare disposizioni normative che escludono benefici riduttivi in specifici ambiti come i settori speciali.
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