Giurisprudenza e Prassi
DISCREZIONALITÀ NELLA DEFINIZIONE DEI VOLUMI FARMACEUTICI PER SICUREZZA CLINICA (41.12)
TAR LOMBARDIA - MILANO Sentenza
2025
È legittima la clausola della lex specialis che richiede flaconi di un determinato volume per la fornitura di farmaci, in quanto la scelta risponde a esigenze di sicurezza clinica volte a ridurre la manipolazione del prodotto e i rischi di contaminazione, prevalendo sulla fungibilità commerciale del principio attivo.
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