FORNITURE CON SERVIZI ACCESSORI DI ASSISTENZA: OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA (108.9)
L’esistenza di prestazioni eccedenti la mera consegna (quali istruzioni d'uso, assistenza infermieristica e call center) comporta la piena applicabilità alla commessa della causa di esclusione ex lege di cui all’art. 108, c. 9, d.lgs. n. 36/2023, atteso che tali attività non permettono di qualificare l'appalto come "fornitura senza posa in opera". Non sussiste, inoltre, legittimo affidamento o errore scusabile derivante dalla mancanza di campi specifici nella modulistica di gara qualora gli altri concorrenti abbiano correttamente indicato i costi della manodopera, dimostrando l'assenza di un impedimento oggettivo alla formulazione corretta dell'offerta.
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