Giurisprudenza e Prassi

ERRONEA FORMATTAZIONE DELLA FORMULA MATEMATICA E FIRMA AUTOGRAFA: DOVERE INTERPRETATIVO E PRINCIPIO DEL RISULTATO (4)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2026

L'erronea formattazione di una formula matematica nel disciplinare di gara, resa evidente dall'assenza di significato algebrico dell'operazione risultante (nel caso di specie, elevazione a potenza del solo ribasso offerto anziché del rapporto con il ribasso massimo), impone alla Stazione Appaltante di procedere alla correzione dell'errore materiale e di applicare la formula correttamente ricostruita secondo logica. L'applicazione pedissequa di una formula errata vizia la procedura poiché "l’applicazione che ne è stata fatta dalla Commissione di gara non consentiva l’attribuzione del punteggio massimo di 10 punti a nessuna delle offerte economiche falsando unicamente il dato relativo al ribasso proposto". Ne consegue che la Commissione di gara avrebbe dovuto attenersi alla formula indicata nel disciplinare di gara, così come univocamente ricostruita e ricostruibile alla luce della applicazione delle regole algebriche.

***

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che la modalità di firma analogica, sebbene non espressamente prevista dalla legge di gara, va comunque considerata equipollente a quella di firma digitale, sulla base del combinato disposto dell’art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 65, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 82 del 2005; la pubblica amministrazione, quindi “è tenuta ad accettare, da parte dei privati, istanze firmate in modalità tanto in formato digitale quanto in formato analogico (sottoscrizione e copia del documento scansionati)”.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati