Giurisprudenza e Prassi

APPOSIZIONE DI UNA MERA "IMMAGINE DI FIRMA" SULL'OFFERTA TECNICA: INESISTENZA LEGALE DELLA SOTTOSCRIZIONE E INAMMISSIBILITA' DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2026

L'inserimento di un'immagine scansionata della firma all'interno della documentazione costituente l'offerta tecnica è inidoneo a conferire validità legale all'atto. In assenza di una valida firma digitale o di un'originale firma olografa, la duplicazione grafica non consente di ricondurre con certezza la paternità del documento al suo presunto autore. Essendo la firma del tecnico abilitato un elemento costitutivo dell'offerta, il suo difetto non può essere sanato, atteso il divieto normativo di soccorso istruttorio per gli elaborati tecnici.

"[...] da un lato, la sottoscrizione mediante “immagine di firma” non trova alcuna disciplina nell’ordinamento, risultando pertanto del tutto priva di valore legale, e, dall’altro, sul piano sostanziale, la stessa non garantisce comunque nessuna affidabilità circa l’effettiva riconducibilità della sottoscrizione al presunto soggetto firmatario, “non integra[ndo], essa stessa, una sottoscrizione, piuttosto sostanziandosi nell’apposizione della ‘immagine’ di una sottoscrizione aliunde formata” (cfr., pur in relazione a differente tipologia di contenzioso, T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 2941/2026, che richiama anche Cons. Stato, V, n. 17/2026).

Tale assunto è stato, peraltro, già condiviso in giurisprudenza, evidenziando che, “in assenza di una vera firma olografa ovvero di una valida firma digitale, la duplicazione della copia per immagine della firma già presente in altro documento […] rende del tutto incerta l’imputabilità della stessa” al soggetto (asserito) autore della sottoscrizione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 1141/2024)."

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