Giurisprudenza e Prassi

FATTURATO E PRINCIPIO DEL RISULTATO: NON NECESSARIA LA TRADUZIONE GIURATA SE I DATI NUMERICI SONO COMPRENSIBILI (100)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Il primo giudice, sovrapponendo le proprie valutazioni a quelle di competenza della Stazione Appaltante, si era spinto ad affermare che la documentazione bancaria prodotta in giudizio dall'aggiudicataria consentirebbe “di associare le fatture esibite ai pagamenti. E, infatti, nello specifico, per le tre commesse in contestazione, è agevole ricondurre le relative fatture alla documentazione bancaria prodotta in gara da N. nel senso che la documentazione bancaria menziona i dati in modo ictu oculi comprensibile giacché espressi attraverso i riferimenti numerici alle fatture”.

L'operato dell'Ente è conforme al principio del risultato e della fiducia, costituenti super-principi nel nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere comprovato in sede procedimentale, con la produzione della documentazione bancaria, il pagamento delle tre fatture in contestazione, sebbene non quietanziate.

Deve pertanto condividersi il ragionamento seguito dal primo giudice che ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che, all’esito del soccorso istruttorio, aveva ritenuto che l'aggiudicataria avesse comprovato il possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnico - professionale, incrociando i dati delle fatture, prodotte all’esito del soccorso istruttorio, e dei pagamenti, agli atti del fascicolo virtuale dell’operatore economico.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati