SOSPENSIONE LAVORI E RISERVE: L’ONERE DI ISCRIZIONE SORGE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI SOSPENSIONE SE L'APPALTATORE NE CONTESTA LA LEGITTIMITÀ "IN SÉ"
In tema di appalti pubblici, la riserva finalizzata a contestare la legittimità della sospensione dei lavori deve essere iscritta, a pena di decadenza, nel relativo verbale di sospensione, non potendo l'appaltatore differire tale onere al momento della ripresa o della chiusura dei lavori qualora la doglianza investa la legittimità originaria del provvedimento sospensivo. Inoltre, le somme riconosciute all'appaltatore a titolo di riserva per differenze tra lavori eseguiti e contabilizzati devono essere quantificate al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.
"[...] la contestazione svolta dall’appaltatore, secondo quanto è apprezzabile dalla stessa diffida, investe espressamente la “legittimità” in sé della sospensione (in quanto difforme -in tesi- dalle ipotesi previste dalla legge), dovendo quindi essere iscritta “a pena di decadenza” nel verbale di sospensione.
[...]
Non risulta contestata, infatti, la condizione di “indisponibilità” dedotta dall’appaltatore: la riserva, iscritta in calce al Registro di Contabilità relativo al 4° SAL in data 18/03/2015, è stata precisata con lettera protocollata il 30/3/2015 (n. prot. 395) non avendo il RUP consentito l’allegazione materiale al registro di contabilità; per altro verso, la “relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione” (neppure notificata) non è stata sottoscritta dall’appaltatore.
[...]
L’appellante, non di meno, lamenta -in subordine- che il giudice di primo grado non ha tenuto conto del “ribasso d’asta” conteggiato dal C.T.U..
Tale doglianza è fondata, avendo il tribunale omesso di considerare la somma rideterminata dal perito all’esito della verifica contabile [...]"
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