Giurisprudenza e Prassi Interessante

SOSPENSIONE ILLEGITTIMA AB ORIGINE: OBBLIGO DI RISERVA NEL VERBALE DI SOSPENSIONE

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

L'immediata percezione dell'illegittimità originaria della sospensione dei lavori impone all'appaltatore di formulare la relativa riserva contestualmente alla redazione del verbale di sospensione, non potendo utilmente attendere il successivo verbale di ripresa. La necessità della preventiva diffida al Responsabile Unico del Procedimento è circoscritta all'ipotesi in cui la sospensione sia originariamente ricondotta a una causa legittima, divenendo illecita solo per la sua ingiustificata protrazione. In ogni caso, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria, spetta all'impresa fornire una prova analitica del pregiudizio concretamente patito per l'inoperosità di quello specifico cantiere, essendo inammissibile una prova generica basata su libri paga aziendali e preclusa l'attivazione di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) avente carattere surrogatorio e finalità esplorativa.

"Va qui precisato [...] che essendo la sospensione qualificabile come illegittima ab origine non viene in rilievo la diffida di cui all’art. 159, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, ma opera con maggiore evidenza proprio la regola decadenziale dettata dall’art. 158, comma 8, che impone l’immediata iscrizione della riserva nel verbale di sospensione, salva la successiva specificazione del quantum. [...] La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce mezzo di prova in senso proprio, ma strumento di valutazione tecnica di fatti già allegati e dimostrati dalle parti; essa non può essere utilizzata per supplire alle carenze assertive o probatorie della parte onerata."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)