SINDACABILE DAL GIUDICE ORDINARIO LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DISPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE (108)
In tema di appalto di opere pubbliche, l'atto di risoluzione per inadempimento non costituisce provvedimento autoritativo ma espressione di autotutela privatistica, sicché spetta al giudice ordinario accertarne i presupposti (art. 1453 c.c. ss.). Ove l'esecutore intenda far valere maggiori oneri, è tenuto, a pena di decadenza, all'immediata iscrizione di tempestiva riserva contabile; tale onere non patisce deroghe né per i costi afferenti alla sicurezza del cantiere, né per i danni di natura continuativa, sorgendo l'obbligo contestualmente all'insorgenza del fatto lesivo o alla sua obiettiva apprezzabilità.
"[L]'atto di risoluzione del contratto adottato dalla stazione appaltante... non ha natura di atto amministrativo autoritativo, ma costituisce esercizio di poteri contrattuali nell'ambito di un rapporto di diritto privato, con la conseguenza che il giudice ordinario può sindacare l'esistenza dei presupposti per la sua adozione senza necessità di preventiva istanza di disapplicazione. [...] L'onere di tempestiva iscrizione delle riserve ha carattere generale e comprende tutte le richieste e le ragioni giustificatrici idonee ad incidere sul compenso spettante all'imprenditore... Anche per i fattori produttivi di danno continuativo sussiste l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo".
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