Art. 107. Sospensione

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021, dall’art. 5 comma 1 e art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017. Si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, dall’art. 5 comma 1 e art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021, dall’art. 5 comma 1 e art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021, dall’art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111, comma 1. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

in materia di sospensione si veda quanto disposto, in via transitoria, dall’art. 5 del DL 76/2020 in vigore dal 17/7/2020

Relazione

L'articolo 107 (Sospensione e risoluzione dei contratti) disciplina i casi di sospensione e risoluzione dei contratti. La disposizione, a carattere ordinamentale, incide unicamente sulle vicende del r...

Commento

L'articolo 107 recepisce l'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE, l'articolo 90 direttiva 2015/25/UE nonché l'articolo 44 della direttiva 2015/23/UE. Il quadro normativo previgente era costituito da...
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Giurisprudenza e Prassi

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L’Autorità segnala l’opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività.

Oggetto: Concernente l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 10, 14 e 23 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 385 del 29 aprile 2020

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COVID 19 – MISURE URGENTI DI PREVENZIONE E GESTIONE

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COVID 19 – CHIUSURA CANTIERI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

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COVID-19 – SOSPENSIONE ATTIVITA’ D’IMPRESA (107)

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SOSPENSIONE LAVORI – DANNO NON QUANTIFICABILE – NECESSARIA ISCRIZIONE A VERBALE DELLA RISERVA

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In tema di appalto di opere pubbliche, l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall’iscrivere a verbale la riserva, poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni, e dalla conseguente distinzione tra le ipotesi di sospensione illegittima ab initio, ipotesi in cui l'appaltatore deve iscrivere riserva nel verbale di sospensione, e quelle di sospensione che non presenti immediata rilevanza onerosa o che, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, in cui la riserva andrà apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilità successivamente firmato o in apposito atto firmato (Cass. 27/10/2016 n. 21734; in precedenza, tra le altre: Cass. 10/08/2007 n. 17630).

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE – COMPETENZA DIRIGENZIALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Il provvedimento di esclusione è stato adottato dall’organo competente, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL): rientra infatti tra i compiti dei dirigenti l’adozione degli atti di gestione delle procedure di appalto, essendo riservata alla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del TUEL, richiamato dall’appellante, l’adozione degli atti, diversi da quelli di gestione, spettanti agli organi di governo.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 04/01/2023 - DISAPPLICAZIONE PENALE PER FATTI NON IMPUTABILI

QUESITO DI DICEMBRE - IN RITARDO Spero possiate accettare questo quesito di dicembre in ritardo di qualche giorno causa ferie. La mia domanda verte sulla disapplicazione delle penali in caso di ritardi di consegna delle forniture di ricambi per auto, per cause non imputabili a noi. Generalmente dopo l'aggiudicazione di una gara di appalto, che sia piccola e negoziata o che sia più grande, firmiamo un contratto in cui sono indicate delle date di consegna - i giorni naturali o lavorativi entro cui spedire. Ora, se le aziende produttrici fanno ritardo, e ci inviano una mail in cui si scusano ma dicono che a causa del difficile reperimento di alcuni materiali, c'è un ritardo di consegna, oppure se i contratti stipulati sono pluriennali, quindi si deve tener conto del cambiamento dell'andamento di produzione, come si fa a potersi tutelare dal rischio di pagare penali per ritardi non direttamente imputabili a noi? Grazie


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 23/05/2022 - PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO - CCNL APPLICABILE

Lo scrivente Comune ha predisposto gli atti di gara per l'affidamento in concessione del nido comunale. Il piano economico finanziario stimato e allegato al bando prevede un costo relativo al personale derivante dal contratto applicato dall'attuale gestore (ANINSEI), esplicitato negli atti di gara, fermo restando che l'aggiudicatario avrà la liberta di applicare altra tipologia di CCNL, purchè coerente con l'oggetto dell'appalto. Si chiede se tale procedura è corretta. E' pervenuta infatti segnalazione di un'Associazione di categoria con la quale si chiede di sospendere la gara perchè non sono stati considerati i costi del personale previsti da uno specifico CCNL (Cooperative sociali). Grazie


QUESITO del 23/05/2022 - SOSPENSIONE SERVIZI ART. 107 D.LGS. 50/2016

Servizio sanificazione, a seguito di nuova normativa riguardante l'emergenza sanitaria Covid-19, si chiede se è fattibile la sospensione del servizio in argomento ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, oppure è necessario procedere a risoluzione del contratto.


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...