RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO E GARANZIE PROCEDIMENTALI NEL NUOVO CODICE (122)
In tema di esecuzione del contratto di appalto pubblico, ai sensi dell’art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, deve ritenersi legittima la risoluzione disposta dalla stazione appaltante qualora, a fronte di un ritardo estremo nell'avanzamento dei lavori, sia stata garantita la partecipazione dell'appaltatore mediante ordini di servizio contestativi e convocazioni formali. Costituisce comportamento gravemente inadempiente, idoneo a giustificare la risoluzione, la violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, ravvisabile nel caso in cui il pagamento dei premi assicurativi o delle polizze fideiussorie avvenga tramite conti non dedicati e senza l'indicazione dei codici CUP e CIG.
"La risoluzione è stata adottata ai sensi dell’art. 122, comma 4, D.Lgs. 36/2023, disposizione che consente alla stazione appaltante di risolvere il contratto qualora l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali.
[...]
Quanto alla dedotta violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, risulta inoltre contestato e documentalmente supportato che il pagamento relativo al rinnovo della polizza fideiussoria sia stato effettuato da conto diverso da quello comunicato e senza l’indicazione dei codici CUP e CIG.
Anche tale circostanza integra un comportamento incompatibile con gli obblighi di tracciabilità imposti dalla L. 136/2010.
Ne consegue che la risoluzione adottata dal deve ritenersi legittima."
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