RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PANDEMIA COVID-19: IL RISCHIO OPERATIVO NEL PROJECT FINANCING (165)
In materia di concessioni di lavori pubblici mediante project financing, il rischio operativo di mercato grava sul concessionario. La mancata vendita di manufatti cimiteriali non giustifica il riequilibrio economico-finanziario laddove risulti imputabile a una sovrastima della domanda locale compiuta nel Piano Economico Finanziario piuttosto che a fattori esogeni straordinari, atteso che il rischio di domanda integra la tipica espressione dell'alea contrattuale gravante sul privato.
È inoltre escluso ogni indennizzo per lucro cessante o mancato utile, essendo il ristoro ex art. 176 D.Lgs. 50/2016 limitato al valore delle opere realizzate depurato dagli ammortamenti.
"[...] L'eventuale incremento della scelta del rito della cremazione risponde unicamente a mutamenti di natura sociologica e culturale dell'utenza locale, i quali integrano la tipica espressione del "rischio di domanda" (o rischio di mercato) che grava per legge in via esclusiva sul concessionario.
[...]
In materia di concessioni di lavori pubblici e project financing, l’unico indennizzo spettante al concessionario nell'ipotesi di cessazione del rapporto per eventi non imputabili è rigorosamente disciplinato dall’art. 176, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis), richiamato sia dall’art. 165 sia dall’art. 182.
La norma limita il ristoro esclusivamente al valore delle opere realizzate e ai relativi oneri accessori, depurati dagli ammortamenti.
È pertanto radicalmente esclusa ogni forma di indennizzo o risarcimento per lucro cessante, mancato utile d'impresa o perdita di chances commerciali legate alla mancata vendita [...]. Il profitto imprenditoriale programmato non gode di alcuna garanzia di protezione pubblica, gravando sul concessionario il rischio operativo di gestione."
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