1. Il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto.
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
L'articolo 183 (Finanziamento del progetto) prevede, per il finanziamento dei contratti, la possibilità del ricorso alla finanza di progetto. Il contratto deve definire i rischi trasferiti, le modalit...
L'articolo 182 prevede, per il finanziamento dei contratti, la possibilità del ricorso alla finanza di progetto (project financing) e al conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. Il contr...
RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PANDEMIA COVID-19: IL RISCHIO OPERATIVO NEL PROJECT FINANCING (165)
TRIBUNALE DI ROVIGO SENTENZA 2026
In materia di concessioni di lavori pubblici mediante project financing, il rischio operativo di mercato grava sul concessionario. La mancata vendita di manufatti cimiteriali non giustifica il riequilibrio economico-finanziario laddove risulti imputabile a una sovrastima della domanda locale compiuta nel Piano Economico Finanziario piuttosto che a fattori esogeni straordinari, atteso che il rischio di domanda integra la tipica espressione dell'alea contrattuale gravante sul privato.
È inoltre escluso ogni indennizzo per lucro cessante o mancato utile, essendo il ristoro ex art. 176 D.Lgs. 50/2016 limitato al valore delle opere realizzate depurato dagli ammortamenti.
"[...] L'eventuale incremento della scelta del rito della cremazione risponde unicamente a mutamenti di natura sociologica e culturale dell'utenza locale, i quali integrano la tipica espressione del "rischio di domanda" (o rischio di mercato) che grava per legge in via esclusiva sul concessionario.
[...]
In materia di concessioni di lavori pubblici e project financing, l’unico indennizzo spettante al concessionario nell'ipotesi di cessazione del rapporto per eventi non imputabili è rigorosamente disciplinato dall’art. 176, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis), richiamato sia dall’art. 165 sia dall’art. 182.
La norma limita il ristoro esclusivamente al valore delle opere realizzate e ai relativi oneri accessori, depurati dagli ammortamenti.
È pertanto radicalmente esclusa ogni forma di indennizzo o risarcimento per lucro cessante, mancato utile d'impresa o perdita di chances commerciali legate alla mancata vendita [...]. Il profitto imprenditoriale programmato non gode di alcuna garanzia di protezione pubblica, gravando sul concessionario il rischio operativo di gestione."
La qualificazione del rapporto tra le parti come concessione di lavori pubblici comporta sul piano processuale il corollario della giurisdizione ordinaria nella presente controversia, relativa all’atto di risoluzione impugnato nel presente giudizio.
Infatti, diversamente da quanto deduce la società appellante, non opera innanzitutto il criterio di riparto di giurisdizione stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. b), e c), del codice dei contratti pubblici, per le concessioni di beni e di servizi, poiché si verte in un caso di concessione di lavori pubblici, per il quale non è prevista un’analoga norma di riparto. Inoltre, in linea con quanto statuito dalla sentenza di primo grado si applica invece il criterio di riparto valevole in generale per ogni contratto pubblico, che devolve al giudice amministrativo la cognizione sulle controversie relative a «procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale», ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo.