Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI: NON È CONDIZIONATA NÉ PARALIZZABILE DAI TEMPI DI EFFETTIVO TRASFERIMENTO DEI FONDI DA PARTE DEI MINISTERI ALLA STAZIONE APPALTANTE

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la controversia sul riconoscimento dei maggiori oneri da revisione prezzi spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un automatismo ancorato a parametri oggettivi privo di discrezionalità amministrativa.

"[...] è rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che in materia di revisione e adeguamento dei prezzi negli appalti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a. si giustifica solo in presenza di esercizio di potere amministrativo discrezionale: “In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall'art. 26, commi 6 bis e ter, del d.l. n. 50 del 2022, conv. in l. n. 91 del 2022, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 12/02/2026, n. 3177)."

[...]

Orbene, l’impresa ha diritto ai maggiori importi previsti dall’art. 26 del d.l. n. 50/22, concessi, in base al primo periodo del primo comma dello stesso art. 26 del d.l. n. 50/22, “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori” e tale diritto non può essere completamente paralizzato per problemi di contabilità interna o di finanziamenti tra enti."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)