NULLITÀ DELLE CLAUSOLE DI ESONERO PER RITARDATO FINANZIAMENTO E SPETTANZA DEGLI INTERESSI MORATORI NEI LAVORI (133.1)
Spettano gli interessi moratori, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002, all'operatore economico creditore del corrispettivo di un appalto di lavori in caso di ritardato pagamento degli Stati di Avanzamento, senza che a ciò osti in alcun modo l'assenza di un'apposita riserva contabile a riguardo. Il ritardo nel trasferimento della provvista da parte dell'ente erogatore sovraordinato non integra una causa di forza maggiore o di oggettiva impossibilità idonea ad escludere la colpa contrattuale della Stazione appaltante. Ne consegue la radicale nullità di qualsiasi clausola predisposta dalla committenza tesa a scaricare integralmente sull'appaltatore il rischio inerente alle tempistiche di finanziamento.
"Gli interessi non devono essere oggetto di una “riserva contabile” e seguono la disciplina propria dell’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria di pagamento degli importi già certificati, per cui la pretesa non è impedita nemmeno dall’accettazione e sottoscrizione della contabilità finale e del certificato di collaudo. [...] Anche ina clausola del bando di gara che escludesse in modo generalizzato gli interessi o facesse gravare integralmente sul creditore il rischio di finanziamento, senza una specifica e concreta giustificazione, sarebbe comunque nulla ai sensi dell art. 7 del d.lgs. n. 231/2002."
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