Art. 30. Interessi per ritardato pagamento

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e) del D.Lgs 207/2010 a partire dalla data della di entrata in vigore 08-06-2011
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

DECORRENZA APPLICAZIONE DISPOSIZIONI PROCESSUALI

LODO ARBITRALE 2011

[A] Sulla normativa applicabile al contratto nel caso in cui sia entrata in vigore una nuova normativa nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. [B] Sulla possibilità o meno che, in caso di rinvio al Capitolato Generale OO.PP. contenuto nel contratto, eventuali modifiche (o sentenze della Corte Costituzionale) sopravvenute alla disciplina ivi dettata rispetto a quella vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, possano alterare il regime contrattuale in corso. [C] Sulla applicabilità o meno delle nuove disposizioni processuali contenute nell’art. 253, comma 34 del Codice dei Contratti pubblici anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore e contenenti un richiamo specifico alla Capitolato Generale di cui al d.p.r. 1062/1963. [D] Sulla risarcibilità o meno dei danni derivanti dal ritardato collaudo delle opere, in caso di sottoscrizione di una transazione tra Impresa e Stazione Appaltante. [E] Sulla spettanza o meno della rata a saldo e degli interessi moratori di cui all’art. 36 del d.p.r. 1062/1963 nel caso di ritardato collaudo dell’opera. [F] Sulla tipologia di danni risarcibili all’Impresa per il solo ritardo della stazione appaltante nel dare inizio al collaudo

RITARDO NEI PAGAMENTI - MATURAZIONE INTERESSI

ACER CIRCOLARE 2003

“Corrispettivo dell’appalto ritardi nei pagamenti”

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 26/10/2010 - RISPETTO DELLO STAND STILL ANCHE NELLE PROCEDURE DI COTTIMO

si chiede se in caso di ritardato pagamento di certificati di acconto o della rata di saldo di lavori pubblici si applica l'art. 30 del d.m. 145/2000 o le disposizioni del d. lgs. 231/2002 in materia di lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (le quali fanno riferimento a consegna di di merci o di servizi.


QUESITO del 22/10/2008 - RITARDO NEI PAGAMENTI - INTERESSI

dovendo corrispondre gli interessi di mora per ritadato pagamento ai sensi del comma 4, art. 30 del decreto 145/2000, dovrei applivare il tasso predefinito dal ministro dei ll.pp.,che per gli anni 2007 e 2008 NON RISULTANO ESSERE STATI PUBBLICATI. Domanda: COME PROCEDERE PER POTER ADEMPIERE ALL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO?