Art. 29. Termini di pagamento degli acconti e del saldo

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e) del D.Lgs 207/2010 a partire dalla data della di entrata in vigore 08-06-2011
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Giurisprudenza e Prassi

RITARDATO PAGAMENTO - DANNO DA RIVALUTAZIONE MONETARIA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla disciplina procedurale e sostanziale applicabile ai giudizi arbitrali avviati in ragione di clausola compromissoria contenuta in contratti di appalto stipulati prima del 1999. [B] Sulle ipotesi in cui vige il termine perentorio di 60 giorni, delineato dagli articoli 46 e 47 del Capitolato Generale delle OO.PP., per proporre l'istanza di arbitrato o la domanda giudiziale. [C] Sulla necessità o meno di formulare formali riserve nel caso di controversie in materia di interessi e revisione prezzi. [D] Sulla riconoscibilità o meno del danno da rivalutazione monetaria (ex art. 1224, comma 2, c.c.) nel caso di ritardi nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo relativamente ai corrispettivi di appalto da parte della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 35 e 36 del DPR n. 1063/62. [E] Sulla risarcibilità o meno del danno da “scoperto bancario” causato dal ritardo nei pagamenti dei corrispettivi da parte della stazione appaltante e sull’onere della prova

CONSEGNA IN RITARDO DEI LAVORI - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice dopo 10 mesi dalla stipula del contratto, anziché dopo 45 giorni. [B] La redazione del progetto strutturale deve essere approntato dalla committente amministrazione preliminarmente alla scelta della ditta appaltatrice. [C] Sul committente inadempiente all’obbligazione di corrispondere i singoli acconti sulla scorta degli stati di avanzamento così come certificati dalla stessa direzione lavori. [D] Risoluto un contratto di appalto, il committente inadempiente, nell’impossibilità di restituire l’opus eseguito dall’appaltatore adempiente, è obbligato, per l’esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest’ultimo