LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLE IMPRESE IN RTI SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALLA MANDATARIA PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO E FINO ALL'ESTINZIONE DI OGNI RAPPORTO (48)
È nullo il decreto ingiuntivo ottenuto dalla sola impresa mandante di un RTI, atteso che la legittimazione attiva a stare in giudizio spetta, in via esclusiva, alla società mandataria capogruppo ai sensi della disciplina speciale sui raggruppamenti temporanei (art. 48, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016). L'eventuale prassi di pagamenti diretti eseguiti dalla stazione appaltante in favore della mandante non configura un comportamento concludente idoneo a derogare al regime di rappresentanza legale, stante l'obbligo di forma scritta ad substantiam per i contratti della Pubblica Amministrazione e le loro modifiche.
"In materia di raggruppamenti temporanei di imprese, la disciplina succedutasi nel tempo ha costantemente attribuito alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo o atto equivalente e fino all’estinzione di ogni rapporto.
Tale regola, già prevista dall’art. 23, comma 9, d.lgs. n. 406/1991, è stata poi riprodotta dall’art. 37, comma 16, d.lgs. n. 163/2006, dall’art. 48, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 e, da ultimo, dall’art. 68, comma 7, d.lgs. n. 36/2023.
La Suprema Corte ha chiarito che al mandatario di un’associazione temporanea d’imprese spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto; da ciò discende che, nei giudizi derivanti dall’appalto e proposti contro la stazione appaltante, la legittimazione attiva compete alla mandataria e non alla singola impresa mandante (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2018, n. 11949; in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 10 agosto 2025, n. 22990)."
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