Giurisprudenza e Prassi

LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI LAMENTATI DALL'ENTE NON PUÒ FONDARSI SOLO SU DOCUMENTI REDATTI UNILATERALMENTE QUALORA NON GARANTISCANO L'EFFETTIVITÀ DEL CONTRADDITTORIO

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

Gli atti di constatazione e quantificazione dei danni redatti dalla Direzione Lavori sono inidonei a fornire prova del credito della Committenza ove difettino del requisito della partecipazione bilaterale.

"[...] il verbale di constatazione veniva redatto nel 2015, ovvero a distanza di due anni dall’esecuzione delle opere oggetto di verifica. Si ritiene di non disporre dei necessari elementi atti a verificare l’effettiva congruità degli importi indicati nel documento “Quantificazione del danno” prodotto da parte attrice, mancando sullo stesso, oltre che la data di emissione, anche la sottoscrizione da parte dell’Impresa Esecutrice, venendo meno, pertanto, il contraddittorio tra Stazione Appaltante ed Appaltatore.

[...]

E’ principio consolidato della S.C., ribadita anche di recente, che gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. non si applicano automaticamente ma richiedono una espressa domanda del creditore ed una specifica pronuncia del giudice (Cass. Ord. 11.2.2025 n. 3499; Cass. SS.UU. 2024)."

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