INAPPLICABILE LA COMPENSAZIONE PREZZI ECCEZIONALE PER OFFERTE PRESENTATE DOPO IL 31 DICEMBRE 2021
In tema di appalti pubblici di lavori, il meccanismo eccezionale e derogatorio di aggiornamento dei prezzi previsto per far fronte all'emergenza pandemica e al conflitto ucraino non è invocabile per i contratti la cui offerta sia stata presentata successivamente al limite temporale tassativo del 31 dicembre 2021. Tale disciplina, derogando alla pattuizione contrattuale originaria e al regime ordinario delle revisioni, ha natura di norma eccezionale ed è soggetta al divieto di applicazione analogica. Ne consegue la reiezione delle riserve fondate su tale base normativa se l'istante non rientra nello stringente perimetro temporale legislativo.
"La previsione di cui all'art 26, comma 1, del d.l. n. 50/2022, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, ha natura eccezionale e ne deve essere esclusa l'estensione in via analogica a fattispecie non previste dalla norma"
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