Giurisprudenza e Prassi

IL MANCATO TRASFERIMENTO DI FONDI NON GIUSTIFICA IL RITARDATO PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALL'APPALTATORE

TRIBUNALE DI FOGGIA SENTENZA 2026

Non sussiste alcuna causa di non imputabilità ex art. 1218 c.c. a favore della Stazione Appaltante che ritardi il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore adducendo, quale unica motivazione, il mancato o tardivo trasferimento delle risorse finanziarie da parte dell'ente finanziatore. Relativamente alla debenza degli interessi anatocistici sulle somme non corrisposte tempestivamente, la loro produzione è subordinata alla proposizione di un'espressa domanda giudiziale ex art. 1283 c.c., essendo inidonea a tal fine la mera costituzione in mora stragiudiziale dell'Amministrazione, anche qualora si tratti di interessi moratori di origine speciale.

"Con specifico riferimento agli appalti pubblici finanziati da altro ente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ritardo nell’erogazione del finanziamento non vale, di per sé, ad escludere la responsabilità dell’ente committente verso l’appaltatore. In assenza di un’ulteriore convenzione mediante la quale l’ente finanziatore abbia garantito al committente la tempestiva erogazione del finanziamento, la vicenda concernente l'acquisizione della provvista resta estranea al rapporto obbligatorio intercorrente tra stazione appaltante e appaltatore e il ritardo nel pagamento rimane imputabile al committente [...] L’art. 1283 c.c., applicabile anche agli interessi moratori, stabilisce infatti che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi soltanto dal giorno della domanda giudiziale"

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